Pubblichiamo il memorandum della Federazione Lega Democratica Diritti Donne, nostro partner in Marocco
Il Segretario Nazionale della Lega Democratica dei Diritti delle Donne (LDDF) rileva il progresso registrato nella produzione giuridica per quanto riguarda l’affermazione dell’uguaglianza, la volontà di fermare la discriminazione sessuale, la protezione delle donne dalla violenza, la nuova filosofia del codice di famiglia e le sue innovazioni giuridiche, gli emendamenti del codice del lavoro e del codice di procedura penale, lo scioglimento delle riserve sulla convenzione riguardo la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne.
La LDDF accoglie tutte le misure prese e le dichiarazioni ufficiali esprimendo la volontà politica di opporsi al flagello della violenza contro le donne e di combatterlo (circolare del ministro della giustizia relativa al nucleo di accoglimento e l’annuncio del progetto di legge sulla lotta contro la violenza sulle donne da parte del Segretario di Stato con l’incarico per la Famiglia, l’Infanzia e le Persone Disabili).
La LDDF deve ricordare l’aumento del fenomeno della violenza contro le donne, la sua rilevanza e i suoi effetti devastanti sulle donne, sui bambini specialmente e su tutta la società in generale.
Tutti gli studi effettuati sul tema, specialmente gli studi condotti dalla Lega Democratica dei Diritti delle Donne, il Centro d’Informazione e d’Osservazione delle Donne Marocchine (CIOFEM), la rete dei centri di ascolto, di orientamento giuridico e di sostegno psicologico “LDDF – Assistenza” presente in 12 regioni, mostrano che la violenza contro le donne è il problema principale rilevato dai centri d’ascolto. La violenza coniugale, che è al primo posto, impone l’adozione di leggi ed istituzioni adeguate per lottare contro questo fenomeno.
Tra le prime osservazioni registrate c’è il mancato rispetto da parte del Segretario di Stato (Famiglia, Infanzia, Persone Disabili) degli impegni contenuti nel piano operativo per la realizzazione della Strategia Nazionale della lotta contro la violenza sulle donne.
Si trattava della realizzazione di studi e di ricerche su questo tema per permettere agli operatori di questo ambito di disporre di dati scientifici esatti ed indicatori precisi. Questo permetterebbe agli operatori, prima di tutto allo Stato, di rendersi conto della rilevanza di questo fenomeno con l’obiettivo di adottare misure per difendere le donne, per arginare questo flagello e salvare le sue vittime.
Tuttavia, noi evidenziamo i punti positivi del progetto:
l’accertamento della crescita del fenomeno della violenza
l’accertamento che le leggi precedenti non prevedono una protezione sufficiente per le donne vittime di violenza
l’accertamento della necessità di adattare la nostra legislazione alle convenzioni internazionali ratificate
la considerazione che la protezione delle donne contro le violenze è una condizione di sviluppo della società verso la modernità e la democrazia
il fatto di includere la molestia sessuale
il fatto di includere le forme di violenza economica e sociale
il sottolineare il ruolo dei centri di ascolto
La realizzazione di una legge quadro che superi la prospettiva delle sanzioni repressive per stabilire una concezione chiara e globale delle violenze. Questa legge quadro indica le forme di violenza contro le donne, le divide per categorie, compresa la violenza psicologica, definisce le forme di violenza ed indica le caratteristiche delle categorie sociali più vulnerabili.
La legge propone anche la creazione di tribunali specializzati su questo tema con magistrati abilitati e formati, che rispettino la gerarchia delle sanzioni. Questi tribunali saranno la garanzia di un’omogeneità delle sentenze penali (es. pene contro le violenze) e le sentenze dei tribunali familiari (es. affidamento dei bambini). Al momento, le sentenze sono emesse da magistrati diversi, con la possibilità di contraddizioni tra di esse.
La creazione di un’unità centrale per l’assistenza delle donne vittime di violenze, con servizi 24h/24h, con specialisti in assistenza sociale, psicologica, giuridica, mettendo a disposizione delle vittime una casa accoglienza per la loro protezione.
La creazione e il sostegno da parte dello Stato di centri d’accoglienza per le vittime di violenze e l’attuazione di una politica di comunicazione, di educazione, di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza.
Dare il diritto alle associazioni femminili, costituite almeno 5 anni prima dei fatti, di potersi costituire parte civile al fianco della vittima.
Dare il potere alla polizia giudiziaria di trattenere o deferire l’autore delle violenze per un tempo determinato, nel caso in cui ci sia il pericolo per la sicurezza fisica o psicologica della vittima.
Considerare la prostituzione come una violenza contro le donne che necessita di indagini ed inchieste, così come perseguire legalmente le tratte delle donne e le reti di pedofilia.
Il rifiuto di considerare la prostituzione individuale come una libera scelta e la necessità dell’adozione di una legge che incrimini il cliente.
Allargare la definizione di molestia sessuale, per includere le pubblicità e i programmi televisivi sessisti.
Creare un’autorità amministrativa indipendente incaricata di lottare contro la proiezione di film pornografici.
Definizione: La definizione dell’Unione Europea del luglio 1997, che è più precisa e più globale rispetto a quella della Dichiarazione delle Nazioni Unite del ‘93 relativa all’eliminazione della violenza contro le donne.
“La violenza è ogni atto di negligenza, ogni comportamento che causa alla donna un danno psicologico, sessuale o mentale, diretto o indiretto, attraverso l’inganno, la seduzione, la minaccia, la costrizione o ogni altro mezzo, le cui finalità sono terrorizzare, punire, umiliare o rilegare nei ruoli tipici di inferiorità legati al suo sesso, o privare la donna della sua dignità umana, della sua indipendenza sessuale, della sua integrità fisica, mentale o morale, o destabilizzare la sua sicurezza personale, la fiducia in se stessa e nelle sue capacità fisiche ed intellettuali”
Presentazione:
La legge quadro ha per oggetto l’azione contro la violenza di genere che venga esercitata sulle donne dai loro familiari, o da coloro ai quali le donne sono legate da rapporti affettivi o altri rapporti (ogni manifestazione di discriminazione, situazione di disparità, di relazioni di potere degli uomini sulle donne).
La legge deve attuare le misure di protezione totale con lo scopo di prevenire, sanzionare ed eliminare questa violenza ed offrire assistenza alle vittime.
La violenza di genere comprende tutti gli atti di violenza fisica e psicologica, economica e giuridica, e comprende gli attacchi alla libertà sessuale, le minacce, le costrizioni e le privazioni arbitrarie della libertà.
La legge quadro mira a:
rinforzare le misure di sensibilizzazione verso i cittadini, dotando i pubblici poteri di strumenti efficaci negli ambiti educativo, sociale, sanitario e pubblico
riconoscere i diritti delle donne vittime delle violenze di genere, di modo che possano rivendicare i loro diritti davanti alle autorità pubbliche, ed assicurare inoltre un accesso rapido, trasparente ed efficace ai servizi sociali istituiti a tale scopo
stabilire un sistema di servizi sociali di cure, di urgenza, di appoggio e di recupero
garantire i diritti nell’ambito del lavoro, nel settore privato e pubblico
garantire i diritti economici delle donne vittime di violenze di genere, al fine di garantire la loro integrazione sociale
stabilire un sistema di protezione istituzionale nel quale l’Amministrazione Generale dello Stato, attraverso la sua Delegazione contro le violenze sulle donne, in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale della violenza sulle donne, dia impulso a politiche pubbliche che consentano di offrire un sostegno alle vittime
rinforzare il diritto penale esistente per assicurare alle donne una protezione totale di fronte alla giustizia
coordinare i ricorsi e gli strumenti dei differenti poteri pubblici per assicurare la prevenzione degli episodi di violenza sulle donne e sanzioni adeguate
promuovere la collaborazione e la partecipazione delle associazioni e organizzazioni della società civile che si occupano di violenza di genere
Misure di sensibilizzazione
nel campo educativo, della pubblicità, dei media e della salute pubblica
Diritti delle donne vittime di violenze
diritto all’informazione, all’aiuto sociale e all’assistenza legale gratuita
diritto al lavoro e alle prestazioni della Sicurezza Sociale e un programma specifico di aiuto all’impiego
aiuti sociali ed accesso ai centri di accoglienza
Protezione istituzionale
Realizzazione:
di una delegazione governativa contro le violenze sulle donne
di un Osservatorio Nazionale delle violenze contro le donne
di Forze di sicurezza
di piani di collaborazione tra i diversi ministeri
Protezione penale
Misure per garantire:
la protezione contro la violenza fisica, la violenza psicologica, i maltrattamenti, le minacce, le costrizioni inflitte e le umiliazioni
la realizzazione di programmi specifici per l’amministrazione penitenziaria a favore dei detenuti condannati per la violenza di genere
Protezione giuridica
Un insieme di misure riguardo:
la formazione di giudici specifici nel settore della violenza contro le donne
le norme di procedura civile e penale, le misure giudiziarie di protezione e di sicurezza delle vittime
CASABLANCA, 15 dicembre 2006